Il caso
Mario Rossi ha deciso il rifacimento della piscina ubicata nel giardino della propria villa: in particolare viene sostituito interamente il rivestimento interno, nonché la pavimentazione che circonda la piscina stessa, viene in parte modificata la sagoma e vengono sostituiti i sistemi di filtraggio dell’acqua.
Si chiede prima di tutto quali sia l’IVA applicabile a tale intervento e, in particolar modo, se sia applicabile l’aliquota ridotta del 10%.
Si chiede inoltre se tale intervento sia agevolabile nell’ambito dei bonus edilizi, in particolar modo quale detrazione al 50% per il recupero del patrimonio edilizio ovvero quale bonus verde.
La soluzione
Sulle prestazioni di servizi relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%, ai sensi dell’art. 7 c. 1 lett. b) della L. 488/99 (norma inizialmente introdotta in via transitoria e prorogata di anno in anno, dal 2009 stabilizzata e messa a regime).
La ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera.
Con riferimento all’applicazione dell’aliquota agevolata IVA all’intervento considerato, la soluzione la possiamo ottenere considerando la circolare 71/E/2000 in tema di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Si legge che, tra gli altri, sono agevolati con IVA al 10%:
“Pertinenze di immobili abitativi. Gli immobili funzionalmente connessi all’unità abitativa, tali da costituirne pertinenza ai sensi dell’art. 817 del codice civile, come già precisato con la circolare n. 247/E, devono ritenersi compresi nell’ambito applicativo dell’agevolazione. Il beneficio compete anche se gli interventi di recupero hanno ad oggetto la sola pertinenza di unità ad uso abitativo ed anche nell’ipotesi in cui la stessa è situata in un edificio che non ha prevalente destinazione abitativa. Ciò in quanto l’agevolazione si estende alle pertinenze non in ragione della loro classificazione catastale ma in quanto costituiscono parte complementare dell’unità abitativa.”
Conseguentemente è chiaro che:
• l'IVA agevolata per le manutenzioni ordinarie e straordinarie si applica anche se l'intervento è sulla sola pertinenza;
• per questa agevolazione basta verificare che il bene sia pertinenziale, quindi è del tutto irrilevante la categoria catastale in cui tale bene viene censito.
A maggior ragione troverebbe applicazione l’IVA al 10% se l’intervento fosse di ristrutturazione edilizia, in quanto fattispecie ben più ampia di quella che agevola le manutenzioni. Per intenderci, una ristrutturazione autorizza all'applicazione dell'IVA al 10% in ogni caso, anche dovesse riguardare un ufficio, un negozio o un capannone. A maggior ragione si applica ad una pertinenza di un fabbricato abitativo.
Tornando al caso della manutenzione, l’aliquota agevolata si applica, oltre che alla prestazione, anche ai beni ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l’aliquota del 10% si applica alla quota di costo relativa alla prestazione e a una quota del valore del bene pari alla prestazione stessa, mentre la differenza sarà assoggettata ad aliquota ordinaria del 22%. I beni significativi sono individuati dal DM 29.12.99: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza. Tale elencazione deve intendersi tassativa, pure se si deve far riferimento al significato generale del termine e non alla sua accezione tecnica; nel rifacimento della piscina pare però non vi siano beni inquadrabili tra i beni significativi, ragion per cui l’IVA al 10% per l’intervento di manutenzione è applicabile all’intera prestazione resa a favore del contribuente.
Passiamo ora a valutare una possibile applicazione di detrazioni edilizie in relazione alle spese sostenute nell’intervento.
Prima di tutto occorre segnalare che la realizzazione di una nuova piscina non pare possa qualificarsi in alcuno dei bonus edilizi.
Il bonus verde infatti costituisce un'agevolazione fiscale che permette di recuperare il 36% delle spese sostenute per sistemare il verde di aree private di edifici esistenti, con un limite massimo di spesa di 5.000 euro; tale bonus è però finalizzato per la sistemazione a verde di giardini, ma non pare applicabile ad un intervento di realizzazione di una piscina.
Discorso diverso è l’intervento su una piscina esistente tramite un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia.
Peraltro visionando la guida relativa ai bonus edilizi pubblicata dall’agenzia delle entrate l’intervento sulla piscina è menzionato tra quelli agevolati; nel paragrafo 5 sono infatti presenti delle tabelle riepilogative degli interventi agevolati, ammessi a fruire delle detrazioni irpef. Nella tabella relativa a interventi sulle singole unità abitative (l’intervento sulla piscina è quindi assimilato all’intervento sull’abitazione), risulta agevolata la piscina, con la specificazione che il bonus spetta per “Rifacimento modificando caratteri preesistenti”, come a dire che non basta rinnovarla, ma occorre un intervento più radicale.
Quindi nel caso descritto l’agevolazione pare spettare proprio perché è prevista una modifica anche della sagoma della piscina, oltre che al rinnovo dei rivestimenti e del materiale sanitario di depurazione delle acque.
A conferma di questo va segnalato per che nella tabella relativa alla spettanza delle agevolazioni sulle parti comuni condominiali viene previsto che il bonus spetta per “Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti”. Quindi con una accezione ben più ampia.
D’altro canto la distinzione è comprensibile, visto che solo sulle parti comuni condominiali il bonus è riconosciuto anche per gli interventi di manutenzione ordinaria; quindi la modifica della sagoma, colori e materiali è necessaria per attribuire alla piscina della singola villetta il diritto a fruire della detrazione del 50% delle spese sostenute.