Con sentenza del 15/11/2022 n. 1038 - La corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione/Collegio 2 ha deciso che "La polizza di assicurazione sulla vita cosiddetta Key Man dell'azienda, finalizzata a sostenere economicamente la stessa nella eventualità di una prematura scomparsa di un suo collaboratore è quella ove l'azienda si protegge dal rischio di perdita prematura di personale fondamentale dietro pagamento di un premio annuale, da corrispondere alla compagnia in cambio di un indennizzo che sarà versato all'azienda nel caso di premorienza dell'assicurato. La polizza stipulata di tipo misto, parte assicurativa, parte finanziaria, ove il capitale versato garantisce anche la rivalutazione dello stesso con un rendimento minimo, non può integralmente dedursi, perché la parte finanziaria, pur inerente, all'attività di impresa e legittima dal punto di vista economico e civilistico, nulla ha a che vedere con l'aspetto assicurativo vita di cui è chiesta la deduzione come spesa. Ne consegue che va scorporata la parte di tutela demografica da quella finanziaria che costituisce un mero strumento finanziario dell'azienda".