L’anno 2024 è il primo anno di reale ritorno alla normalità pre-Covid, si ricorda infatti che il 2023 era ancora caratterizzato dalla possibilità di sospendere gli ammortamenti, come previsto dall’art. 60 commi 7-bis a 7-quinquies DL 104/2020 (Decreto Agosto), cosi come modificato dal Decreto Milleproroghe (DL 198/2022) all'art.3, co.8.
Si ricorda che se negli anni precedenti si è fruita di tale sospensione e non si aveva a disposizione quota parte dell'utile dell’esercizio o riserve di utili o altre riserve disponibili e si è optato in nota integrativa per vincolare gli utili futuri e nel 2024 dovesse generarsi un utile d’esercizio, occorrerà vincolarne quota parte per coprire la suddetta sospensione.
Se invece l’esercizio 2024 dovesse generare una perdita d’esercizio occorrerà gestirla con la consueta disciplina per la copertura delle perdite, infatti si ricorda che le deroghe alla copertura della perdita d'esercizio di cui all’art.6, del DL 23/2020, non erano già più operative dal 2023.
Pertanto al 30/4/25, quale termine ordinario – 120 giorni (o 29/6/25 quale termine straordinario – 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) se si chiuderà con un utile d’esercizio si potrà alternativamente o cumulativamente:
- Destinarlo a riserva legale: almeno il 5% dell’utile fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale, ex art.2430 c.c., oppure nel caso di SRL a capitale ridotto l’accantonamento a riserva legale sarà “accelerato”, ossia almeno il 20% dell’utile fino a che la riserva assieme al capitale sociale non abbia raggiunto 10.000 euro, ex art.2463 co.5 c.c.) e il residuo ad altre riserve
- Distribuirlo ai soci
- Destinarlo a copertura di perdite di esercizi precedenti
- Portarlo a nuovo
Si ricorda che in caso di distribuzione ai soci il verbale che delibera la distribuzione va registrato entro 30 giorni dalla data dell’assemblea previo versamento dell’imposta di registro di 200 euro e dell’imposta di bollo da 16 euro.
Per la registrazione si può utilizzare il modello RAP da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Se invece il bilancio 2024 dovesse chiudere con una perdita:
- Se è di entità ≤ 1/3 del capitale sociale non è richiesto alcun particolare adempimento, pertanto può essere semplicemente portata a nuovo, oppure facoltativamente comunque coperta con riserve disponibili o con versamenti da parte dei soci o con rinunzie a precedenti finanziamenti
- Se è di entità > 1/3 del capitale sociale e:
- Non lo riduce sotto il minimo legale: gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per prendere gli opportuni provvedimenti, quali portarla a nuovo e controllare entro l’esercizio successivo se risulta diminuita a meno di 1/3, oppure deliberare la riduzione del capitale sociale, oppure coprirla come sopra detto.
- Lo riduce sotto il minimo legale: gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale ad un importo non inferiore al minimo oppure decidere di ricostituire il capitale sociale o trasformare o sciogliere la società
Giova infine ricordare che dalla primavera prossima, 2026, iniziano a decorrere i 5 anni di deroga alla copertura delle perdite generate nel periodo Covid, quindi nel 2026 in approvazione del bilancio 2025 sarà necessario coprire l’eventuale perdita 2020, e così via negli anni futuri fino al 2028 per approvare il bilancio 2027.