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Gli omaggi donati da un soggetto lavoratore autonomo soggiacciono al seguente trattamento fiscale, differente a seconda che il bene sia omaggiato a:
Clienti/fornitori, si deve considerare quale spesa di rappresentanza ed è quindi deducibile nel limite dell'1% dei compensi ai sensi dell’art.54-septies del Tuir. L’IVA è indetraibile se il bene ha un costo unitario superiore a 50 euro, mentre è detraibile se inferiore a tale soglia. Sono deducibili sia ai fini IRPEF che ai fini IRAP. La cessione gratuita è fuori campo IVA.
Dipendenti, non può considerarsi una spesa di rappresentanza ma viene considerato quale spesa per prestazione di lavoro dipendente. L’IVA è indetraibile. La cessione gratuita è fuori campo IVA. Per il dipendente se il bene omaggiato è in natura non è tassabile nel 2025 fino a 1.000 euro o 2.000 se con figli a carico
La novità 2025 sta nell’obbligo di pagamento tracciabile dell’omaggio, introdotto dall’art.1, comma 1, lett. e), n.1), DL 84 del 17.6.2025.
Se invece chi omaggia il bene è un forfettario nessuna spesa è deducibile per il sistema di determinazione forfettario del reddito, mentre se è un minimo (regime di vantaggio) gli omaggi se inferiori a 50 euro sono deducibili al 100%, mentre se superiori sono qualificabili come spese di rappresentanza deducibili secondo le regole ordinarie (nel limite del 1% dei compensi) (Circ.34/E/2009, par.9).
Si ricorda che per conteggiare i 50 euro occorre sommare tutti i prodotti facenti parte il cestino, quindi per esempio per rimanere sotto la soglia dei 50 euro e fruire della piena deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA ogni singolo cesto deve essere formato per esempio da un bottiglia da 30 euro, un panettone da 10 e un formaggio da 10 euro.
Per quanto riguarda invece le cene di Natale esclusivamente verso la collettività dei dipendenti, il costo è deducibile nel limite del 75% e nel plafond del 5‰ delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (ex art.100, co.1, Tuir). La relativa IVA è indetraibile.
Mentre se la cena viene organizzata non esclusivamente con i dipendenti ma anche con clienti/fornitori o soggetti terzi il costo è deducibile nel limite del 75% e nel plafond delle spese di rappresentanza (1% dei compensi annui). L’IVA resta indetraibile.